La Storia Di Paloma, il meticcio più famoso del Cilento

>> 21 mar 2010

La storia di Paloma: il meticcio più famoso del Cilento

Ucciso il cane eroe, salvò un bambino di 5 anni



CAMEROTA (Sa). Ucciso il cane eroe. Paloma, il meticcio diventato famoso nel 2005 per aver salvato la vita al piccolo Simone Scarpato, il bambino di 5 anni scomparso e poi ritrovato a Marina di Camerota, è stato avvelenato la scorsa notte in localitá "Marco". A denunciare l’uccisione dell’animale è stata la padrona Rosalba Orazzo, zia del bambino, insieme alla signora Cecilia Ciociano, un’appassionata di animali a quattro zampe, da anni in prima linea impegnata contro il randagismo. Tanta la rabbia a Camerota per l’uccisione di un cane che finì sulle prime pagine nazionali. La storia di Paloma e del piccolo Simone la conoscono praticamente tutti. Simone dormì per tutta la notte nei boschi sopra Camerota. Abbracciato a Paloma, il meticcio con tracce di sangue maremmano. Faceva freddo, e aveva anche perso il maglioncino. Sentiva le voci della gente che lo cercava e rispondeva: "Chi è?", con la piccola voce assottigliata dalla paura. Ma nessuno lo sentì. Il bambino visse l’avventura di perdersi in un bosco con tre cani, di tenere per una notte un paese con il fiato sospeso e di rispuntare la mattina accanto a casa, come Pollicino che ha ritrovato la strada senza neppure seguire la traccia della mollica. A salvargli la vita furono i tre cagnolini, Nina, Lolita e Paloma, che non lo lasciarono solo neanche per un istante, riparandolo dal freddo. E proprio a Paloma, andarono i maggiori meriti, poiché fu proprio lei a riscaldare il bambino nella gelida nottata. Paloma, era il cane più grande di stazza, ma buono e disponibile a giocare con le persone. «Mi fu donata da una famiglia tedesca - spiega Rosalba - che, dopo aver trascorso le vacanze a Marina di Camerota, è tornata in Germania lasciandomi questo delizioso regalo».

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Hoppa, cane a rotelle

>> 10 mar 2010


Questa è una bellissima e commovente storia che arriva da Israele, per una volta non si parla di violenze su animali ma di amore e cure per un cucciolo a quattro zampe.
Hoppa, un cagnolino di quattro anni, è sfortunamente nato senza le due zampe anteriori, i veterinari pensavano che l'unico modo per porre fine alle sofferenze dell'animale fosse praticargli una puntura che lo facesse addormentare per sempre, ma per fortuna non è andata così.
Avi Kozi, presidente della Società Protezione Animali di Israele ha deciso di adottare Hoppa per assicurargli un futuro migliore: Kozi ha infatti realizzato una sorta di "giubotto a rotelle" per il cagnolino che ora può muoversi agilmente. «Dal momento in cui l'ho portato a casa ho capito di dover inventare qualcosa per farlo camminare» ha dichiarato a un canale tv israeliano il padrone, che nel frattempo ha anche consultato alcuni veterinari e Nir Shalom - uno studente che in passato ha già costruito strumenti per animali - per dotare Hoppa di una vera e propria protesi che gli permetta di alzarsi, sedersi e sdraiarsi, al posto della "sedia a rotelle" su cui è costretto al momento.
Anche se questo progetto non dovesse andare in porto, comunque - dichiara Avi Kozi - Hoppa se la sta cavando ugualmente benissimo con le rotelle.

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Cani Che Vivono In Pessime Condizioni Da Sei Anni, Striscia la Notizia

>> 9 mar 2010

L`amico degli animali, Edoardo Stoppa, ci ha parlato di numerosi cani che vivono in pessime condizioni. Da sei anni secondo alcune testimonianze.

Una cosa davvero che ha dell`incredibile sapendo che l`ASL è stata scacciata in malo modo dai padroni di questa struttura abusiva e il Corpo Forestale dello Stato non è potuto entrare.

Si ricorda che vige la legge 281 del 14 aprile 1991 che cita quanto segue:

Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” (G.U. 30 agosto 1991, n. 203, Serie Generale)

Art. 1 Principi generali 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudelta` contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l`ambiente.

Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali di affezione 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione della nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita` sanitarie locali. I proprietari o detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa` cinofile, delle societa` protettrici degli animali e di privati. 2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell`articolo 4, non possono essere soppressi. 3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell`articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione. 4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore. 5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche` i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell`articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l`echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell`articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita`. 7. E` vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in liberta`. 8. I gatti che vivono in liberta` sono sterilizzati dall`autorita` sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. 9. I gatti in liberta` possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili. 10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d`intesa cone le unita` sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in liberta`, assicurandone la cura della salute e le condizioni di soppravvivenza. 11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell`articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell`unita` sanitaria locale. 12. Le strutture di cui al comma 1 dell`articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprieta` e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3 Competenze delle regioni 1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l`istituzione dell`anagrafe canina presso i comuni o le unita` sanitarie locali nonche` le modalita` per l`iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore. 2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unita` sanitarie locali. La legge regionale determina altresi` i criteri e le modalita` per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione al randagismo. 4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti: a. iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat; b. corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita` sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonche` per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita` sanitarie locali e
con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell`unita` sanitaria locale. 6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all`articolo 8, comma 2. La rimanente somma e` assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza. 7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4 Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all`articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all`articolo 3, comma 6 (così sostituito dall’art. 1, comma 829 della Legge Finanziaria 2007 L 296/2006 e successivamente modificato dal comma 370 della Finanziaria 2008 – Legge 244/2007) I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti». (così aggiunto dall’art. 2, comma 371 della Finanziaria 2008 – Legge 244/2007) 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita` sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all`articolo 2.

Art. 5 Sanzioni 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all`anagrafe di cui al comma 1 dell`articolo 3, e` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila. 3. Chiunque, avendo iscritto il cane all`anagrafe di cui al comma 1 dell`articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila. 4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e` punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni. 5. (abrogato dal comma 2, art. 4 della L. 189/2004 6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l`attuazione della presente legge previsto dall`articolo 8.

Art. 6 (abrogato dal comma 4, art. 10, del DL 8/93 convertito in L 68/93).

Art. 7 Abrogazione di norme 1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 8 Istituzione del fondo per l`attuazione della legge 1. A partire dall`esercizio finanziario 1991 e` istituito presso il Ministero della sanita` un fondo per l`attuazione della presente legge, la cui dotazione e` determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992. 2. Il Ministro della sanita`, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilita` del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanita` adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all`articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9 Copertura finanziaria 1. All`onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l`anno 1991 all`uopo utilizzando l`accantonamento "Prevenzione del randagismo". 2. Il Ministro del tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara` inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Ci chiediamo chi deve muoversi per risolvere questa situazione se non l`ASL e comune o il Corpo Forestale dello Stato!

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Schedato Chi Maltratta Gli Animali..., in USA

Vi figurerà chi commette abusi e viene condannato: saranno pubblicati fotografie, recapiti, posti di lavoro

WASHINGTON - Dopo il registro dei sex offenders, la California avrà presto il registro degli animal offenders, i nemici degli animali domestici e non. Un disegno legge di Dean Florez, il leader del senato californiano, prevede la pubblicazione online delle foto, i recapiti, i posti di lavoro e vari altri dati di quanti abusano delle indifese creature. Florez, un democratico, è certo del passaggio del disegno, presentato venerdì. «C’è un accordo bipartisan, i californiani amano gli animali, alcuni dei quali sono già protetti da leggi precedenti» ha detto. Il registro degli animal offenders, ha aggiunto il senatore, «sarà il primo di molti in America. Altri Stati, per esempio il Tennessee, ci hanno comunicato che seguiranno il nostro esempio». Per gli animalisti, numerosissimi in America, dove tra i pets si trovano oltre 50 milioni di cani e oltre 50 milioni di gatti, è una svolta storica. Un loro esponente, l’avvocato Gillian Deegan della Virginia, ha commentato che «è un cruciale passo avanti contro chi fa contrabbando di animali, li alleva illegalmente, ne organizza i combattimenti».

STATO ALL'AVANGUARDIA - La California, che ha una fiorente agricoltura, è sempre stata all’avanguardia nella protezione degli animali. Negli ultimi anni, ha stabilito che i polli, i maiali e i vitelli allevati in batteria godano di qualche spazio e ha vietato il taglio della coda delle mucche da latte per facilitare la mungitura. Il registro degli animal offenders corona il lavoro svolto dagli animalisti. «Vi figurerà chi abusa di un animale e viene condannato - ha spiegato Florez -. Il pubblico deve essere informato». Secondo Stephan Otto, il direttore del Fondo per la difesa legale degli animali, «si tratta fondamentalmente di violenti che possono aggredire anche le persone». Se cercassero un impiego, ha concluso, i potenziali datori di lavoro «saprebbero che corrono certi rischi». Otto ha citato un altro registro online di grande utilità pubblica in California, quello dei piromani: «Se si spostano in un altro Stato sono identificabili».

UN MILIONE DI DOLLARI - In America gli animalisti hanno già messo online vari registri di animal offenders come Petabuse.com. Quello ufficiale costerà alla California 1 milione di dollari e verrà finanziato con una piccola tassa sul cibo dei pets. Wayne Pacelle, della Humane society, teme che la tassa sia un ostacolo al passaggio del disegno legge a causa del deficit di bilancio e del debito della California. Ma il registro ha l’appoggio della maggioranza degli americani. Lo conferma l’inattesa conversione del Pentagono al credo animalista. Il New York Times riferisce che nel grandi basi militari in America, speso veri e propri latifondi, il Pentagono spende milioni di dollari annui - 300 milioni nel quinquennio 2004-2008 - per la tutela delle specie in via di estinzione. Il giornale pubblica una foto di un soldato che prepara un nido per i picchi in cima a un albero.

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Ubriaco Si Fa Trainare Da Un Cavallo E Si Ribalta Con Il Camion

Ubriaco si fa trainare da un cavallo e si ribalta con il camion

L’inglese Metro UK riferisce dell’incriminazione del contadino polacco Leszek Stepien, di 62 anni, per la conduzione in stato di ebbrezza di un camion e di un cavallo – simultaneamente. L’avventura dell’uomo è iniziata quando, trovando il veicolo in panne, ha deciso di utilizzare il suo cavallo per trainarlo dal meccanico. Aveva però bevuto qualche goccia di troppo ed è riuscito prima a scontrarsi con un auto e poi a finire sul guardrail, rovesciando il mezzo sulla strada. Secondo i testimoni, quando è stato estratto dall’abitacolo è sceso urlando al cavallo: “Questo è tutta colpa tua!”

* Fonte EssentialNews

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Adottato!!!!!!!

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Azzurro è partito con il suo carrellino verso una nuova vita, auguri a te, tesoro, e alla splendida famiglia che ti ha accolto.

Dana coccolona

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